
Nel Decreto sicurezza sul lavoro sono previsti interventi per 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159).
L’articolo 5 del Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025) stabilisce che l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, trasferisca 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale.
Si tratta di risorse stanziate nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022.
Inoltre, l’importato citato servirà anche al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Iniziative di formazione per prevenire gli infortuni
L’INAIL dovrà promuovere anche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, per incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica.
Peraltro, l’Istituto promuoverà campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
Invece, per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
Il fascicolo elettronico del lavoratore
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione citate dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore viene considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e gli organi di vigilanza ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi prescritti dal decreto in commento.


